Emergenza Covid, scatta il coprifuoco notturno in Campania. Vietati gli spostamenti interprovinciali.

Napoli. Diventa operativa l’ordinanza numero 83 emanata, questa mattina, dalla regione Campania. L’obiettivo del governatore, Vincenzo De Luca, è quello di “contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio”.

Per questi motivi, nelle prossime ore, scatterà il coprifuoco all’interno della regione dalle ore 23 alle ore 5 del mattino. Nella stessa ordinanza è stato confermato, inoltre, il divieto degli spostamenti interprovinciali, se non per “motivi validi”.

Di seguito i dettagli dell’ordinanza num.83 del 22 ottobre 2020.

“Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione
epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM;

-è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;

-dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;

-per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione. I soggetti sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le violazioni delle disposizioni sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni“.